Mandato d’arresto europeo: arresto, custodia e consegna
Se una persona viene arrestata in uno Stato membro dell’UE in esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE), l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione decide se mantenerla in custodia e se consegnarla allo Stato di emissione. Di norma, la decisione definitiva dovrebbe essere adottata entro 10 giorni dal consenso alla consegna oppure entro 60 giorni dall’arresto se manca il consenso; il trasferimento materiale è soggetto a un termine distinto, normalmente di 10 giorni dalla decisione definitiva. I termini hanno presupposti iniziali e conseguenze differenti: le priorità immediate sono ottenere un avvocato, il mandato, un interprete, una decisione sulla custodia e una registrazione attendibile di ogni data procedurale.
Che cosa deve accadere subito dopo un arresto in esecuzione di un MAE?
Lo Stato di emissione richiede una persona per sottoporla a procedimento penale oppure per eseguire una pena detentiva già pronunciata; lo Stato di esecuzione è quello in cui la persona viene rintracciata e arrestata. La decisione quadro 2002/584/GAI disciplina la consegna tra Stati membri dell’UE. Da sola non stabilisce un limite uniforme alla custodia di polizia, un calendario nazionale per la prima comparizione né un termine nazionale per l’impugnazione. Queste questioni sono regolate dalla legge di attuazione dello Stato di esecuzione, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione e delle garanzie processuali applicabili. L’arresto da parte della polizia, la decisione di mantenere la custodia, la decisione definitiva di eseguire il MAE e il trasferimento effettivo sono quattro eventi distinti.
Ai sensi dell’articolo 11, la persona arrestata deve essere informata del mandato, del suo contenuto e della possibilità di acconsentire alla consegna; ha diritto all’assistenza di un avvocato e di un interprete. Gli strumenti dell’UE sui diritti procedurali aggiungono il diritto di ricevere le informazioni pertinenti, l’interpretazione e, se necessario, una traduzione scritta del mandato, l’accesso a un avvocato nello Stato di esecuzione e la possibilità di nominare un avvocato nello Stato di emissione. I due avvocati svolgono compiti diversi: il primo contesta localmente la custodia e la consegna; il secondo verifica il mandato originario, le accuse, la pena e le possibili iniziative nello Stato di emissione. L’avvocato dello Stato di emissione non sostituisce il difensore locale.
Chiedete alle autorità che eseguono l’arresto di indicare il tribunale preciso o l’altra autorità giudiziaria di esecuzione, il numero del procedimento relativo alla custodia, lo Stato di emissione, se il mandato riguarda un procedimento penale o l’esecuzione di una pena, nonché la data e l’ora dell’arresto. Richiedete una copia del MAE, un’informativa scritta sui diritti, un interprete se necessario e la possibilità di comunicare riservatamente con un avvocato. Le esigenze mediche e i farmaci indispensabili devono essere segnalati e documentati. Né un familiare né una ricerca online possono stabilire in modo affidabile se un arresto o una decisione di custodia specifici siano legittimi.
Dall’arresto alla consegna: una cronologia utile per la famiglia
La tabella riporta le regole dell’UE e non garantisce la data di un’udienza. Annotate le date di calendario e gli eventi formali che fanno decorrere ciascun termine; il diritto nazionale determina il calcolo dei termini processuali e i rimedi disponibili. Il termine per decidere non è una durata massima della custodia e il termine per la consegna non decorre dal giorno dell’arresto.
| Fase | Base giuridica | Termine o evento iniziale | Che cosa può fare subito la difesa |
|---|---|---|---|
| Arresto e informazione | Decisione quadro, art. 11; legge nazionale di attuazione | Al momento dell’arresto; non esiste un numero uniforme di ore per la prima comparizione in tutta l’UE | Ottenere il verbale e i dati del mandato; chiedere avvocato, interprete e informativa sui diritti; individuare il termine nazionale per la prima udienza. |
| Custodia o libertà con condizioni | Art. 12; art. 6 della Carta | Decisione sulla custodia secondo la legge dello Stato di esecuzione; riesame successivo ove previsto | Chiedere all’autorità nazionale competente la liberazione o misure di controllo; fornire indirizzo verificato, legami personali, documenti sanitari e modalità concrete per assicurare la comparizione. |
| Consenso e audizione | Artt. 13–14 | La procedura di audizione è nazionale; il consenso deve essere libero e informato | Ottenere consulenza riservata prima di acconsentire; chiedere separatamente se venga proposta una rinuncia alla regola della specialità. |
| Decisione definitiva in caso di consenso | Art. 17, paragrafo 2 | Di norma entro 10 giorni dal consenso | Verificare la data del consenso verbalizzata e gli eventuali rimedi nazionali contro la sua validità o contro la decisione. |
| Decisione definitiva senza consenso | Art. 17, paragrafo 3 | Di norma entro 60 giorni dall’arresto | Preparare obiezioni specifiche, documenti di supporto e richieste di informazioni prima della scadenza dei termini nazionali applicabili. |
| Ritardo della decisione definitiva | Art. 17, paragrafi 4 e 7 | In casi specifici sono possibili altri 30 giorni, con comunicazione dei motivi all’autorità di emissione; i ritardi eccezionali devono essere segnalati a Eurojust | Chiedere la ragione effettiva del ritardo e le indicazioni del giudice; richiedere separatamente un riesame della necessità di proseguire la custodia. Non presumere una liberazione automatica. |
| Informazioni supplementari | Art. 15, paragrafo 2 | L’autorità giudiziaria di esecuzione può fissare un termine urgente per la risposta | Individuare le informazioni mancanti nel mandato o nelle garanzie proposte e chiedere quesiti mirati all’autorità giudiziaria di emissione. |
| Decisione definitiva sulla consegna | Artt. 15 e 17; diritto nazionale sulle impugnazioni | Il termine separato dell’art. 23 inizia quando la decisione è definitiva | Ottenere il dispositivo, determinare quando la decisione è divenuta definitiva e verificare subito se il diritto nazionale consente un’impugnazione o una sospensione. |
| Consegna materiale | Art. 23, paragrafi 1 e 2 | Quanto prima possibile; normalmente non oltre 10 giorni dalla decisione definitiva di esecuzione | Documentare la data concordata e sottoporre all’autorità giudiziaria competente gli ostacoli comprovati in modo oggettivo. |
| Consegna non riuscita o rinviata | Art. 23, paragrafi 3–5 | È possibile una nuova data in presenza di circostanze fuori dal controllo degli Stati; il rinvio per gravi motivi umanitari è una via distinta. Di norma la consegna avviene entro 10 giorni dalla nuova data concordata. | Chiedere la motivazione scritta, la nuova data e la decisione giudiziaria che la autorizza. Se i termini applicabili sono scaduti, chiedere l’applicazione dell’art. 23, paragrafo 5; la liberazione non annulla il mandato. |
| Rinvio perché lo Stato di esecuzione intende perseguire la persona o farle scontare un’altra pena sul proprio territorio | Artt. 6(2), 23(5) e 24(1) | Solo l’autorità giudiziaria di esecuzione può rinviare la consegna ai sensi dell’art. 24(1); se decide un organo privo di competenza e scadono i termini dell’art. 23, può essere necessaria la liberazione dalla custodia fondata sul MAE | Identificare chi ha firmato il rinvio, il suo status legale, l’eventuale successiva adozione di una decisione giudiziaria valida e la scadenza dei termini dell’art. 23. |
La custodia fino alla consegna non è automatica
L’articolo 12 impone all’autorità giudiziaria di esecuzione di decidere, secondo il diritto nazionale, se la persona debba rimanere in custodia. Consente espressamente la liberazione provvisoria con misure necessarie a prevenire la fuga. Occorre quindi distinguere una richiesta di liberazione durante il procedimento relativo al MAE da un’obiezione alla consegna stessa. Per dimostrare che la persona si presenterà possono essere utili una residenza verificata, obblighi di assistenza familiare, documentazione medica, accordi relativi ai documenti di viaggio e la disponibilità a rispettare obblighi di firma o altre condizioni legittime. Nessuna misura alternativa è garantita o disponibile nello stesso modo in tutti gli Stati membri.
Nella sentenza Lanigan (C-237/15 PPU, 16 luglio 2015), la Corte di giustizia ha stabilito che la scadenza dei termini decisionali dell’articolo 17 non estingue l’obbligo di decidere e non comporta automaticamente la liberazione. La custodia protratta deve rispettare il diritto nazionale, l’articolo 6 della Carta e una valutazione individuale per verificare se la durata complessiva sia divenuta eccessiva. Nella sentenza TC (C-492/18 PPU, 12 febbraio 2019), la Corte ha esaminato anche la certezza del diritto e la prevedibilità nell’interpretazione delle norme nazionali sulla custodia in questo contesto. La difesa dovrebbe chiedere una decisione motivata sulla base delle specifiche disposizioni nazionali applicabili, invece di sostenere in astratto che dopo 60 o 90 giorni la custodia debba sempre cessare.
Il riesame della custodia spetta all’autorità giudiziaria nazionale competente dello Stato di esecuzione, individuata dal diritto di tale Stato; anche le impugnazioni e le nuove istanze seguono il diritto nazionale. La Corte di giustizia interpreta il diritto dell’UE su rinvio pregiudiziale di un giudice nazionale; non è un giudice di prima istanza per le domande di liberazione e la persona non può presentarle direttamente un ricorso individuale contro la custodia nel procedimento MAE. Conservate la data di ogni decisione sulla custodia, le alternative considerate e gli eventuali periodi di inattività del procedimento.
Consenso, audizione e decisione giudiziaria non sono la stessa cosa
Ai sensi dell’articolo 13, il consenso alla consegna viene espresso davanti all’autorità giudiziaria di esecuzione secondo il diritto nazionale e registrato in modo da dimostrare che è stato libero e che la persona ne comprendeva le conseguenze. Il diritto nazionale stabilisce se il consenso possa essere revocato. L’articolo 14 riconosce alla persona che non acconsente il diritto di essere sentita dall’autorità giudiziaria di esecuzione. Il consenso normalmente accelera la decisione; non equivale ad ammettere la colpevolezza né a rinunciare a tutti i diritti.
L’articolo 13 tratta separatamente la rinuncia espressa alla regola della specialità. In linea di principio, tale regola, disciplinata soprattutto dall’articolo 27, limita dopo la consegna l’azione penale, la condanna o la detenzione per reati anteriori diversi da quelli per cui la consegna è stata concessa, fatte salve eccezioni definite e procedure per un consenso successivo. Un modulo può contenere due dichiarazioni distinte. Chiedete all’interprete e al giudice di spiegare ciascuna dichiarazione e i suoi effetti, soprattutto se sono menzionate più indagini. Silenzio, consenso alla consegna e rinuncia alla specialità non sono sinonimi. L’articolo 27(1) consente inoltre alcune notifiche reciproche tra Stati membri che possono incidere sulla specialità; l’avvocato locale deve verificare se siano applicabili.
L’autorità giudiziaria di esecuzione decide se dare esecuzione al MAE esaminando il mandato, i motivi limitati di non esecuzione degli articoli 3, 4 e 4 bis, le eventuali garanzie previste dall’articolo 5 e i vincoli derivanti dai diritti fondamentali. Non svolge un processo completo sulla colpevolezza. Se le informazioni sono incomplete, l’articolo 15(2) consente di chiedere all’autorità giudiziaria di emissione le informazioni supplementari necessarie. Individuate la specifica incoerenza o l’informazione mancante; una richiesta generica di riesaminare da capo il procedimento penale straniero di norma non risponde alla questione sottoposta al giudice dell’esecuzione.
Quali obiezioni incidono sulla procedura e quali prove servono?
| Problema individuato | Autorità e norma applicabile | Conseguenza pratica |
|---|---|---|
| Identità errata, descrizione poco chiara del reato o dati mancanti sulla base del mandato o sulla pena | L’autorità giudiziaria di esecuzione esamina l’art. 8 e può chiedere informazioni ai sensi dell’art. 15(2) | Presentare documenti d’identità o indicare discrepanze precise; chiedere chiarimenti prima della decisione di esecuzione. |
| Precedente decisione definitiva, età o altro motivo riconosciuto di non esecuzione | L’autorità giudiziaria di esecuzione applica gli artt. 3, 4 o 4 bis come recepiti nel diritto nazionale | Presentare decisioni certificate, date e documenti sulla giurisdizione, non una semplice affermazione. |
| Rischio individuale dovuto alle condizioni di detenzione nello Stato di emissione | L’autorità di esecuzione applica l’art. 4 della Carta e le sentenze Aranyosi/Căldăraru e Dorobantu | Fornire informazioni recenti e specifiche sulla struttura probabile; chiedere informazioni e garanzie mirate, non un rifiuto automatico. |
| Dubbi sull’indipendenza giudiziaria e sull’equità del processo | L’autorità di esecuzione applica le garanzie della Carta e il test individuale della sentenza LM | Dimostrare perché carenze identificabili creano un rischio reale per quella persona; una critica generale al sistema giudiziario non basta. |
| Le condizioni di salute rendono pericoloso il trasferimento materiale dopo la decisione definitiva | L’autorità giudiziaria di esecuzione esamina l’art. 23(4) | Presentare documentazione medica aggiornata che dimostri un pericolo manifesto; chiedere un rinvio temporaneo e il riesame della data di consegna. |
| Il termine di consegna è scaduto senza proroga valida | L’autorità di esecuzione applica l’art. 23(5) alla luce di C and CD e CJ | Chiedere la liberazione dalla custodia fondata sul MAE; può comunque essere organizzata una nuova consegna legittima. |
Se il MAE si basa su una pena detentiva derivante da una decisione successiva adottata dopo la violazione delle condizioni di una misura di sorveglianza di polizia, l’articolo 4 bis va esaminato con riferimento al procedimento di conversione. In Minister for Justice v SH (C-798/23, 9 ottobre 2025), la Corte ha stabilito che il procedimento in cui un giudice converte in detenzione, a seguito di una violazione, la parte non eseguita di una precedente misura di sorveglianza di polizia, contando due giorni di sorveglianza come un giorno di detenzione, rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1. La Corte ha inoltre sottolineato che, in tale fase, la persona deve poter esercitare effettivamente i diritti della difesa e influire sulla decisione di conversione. Occorre ottenere i documenti sulla notifica, sulla presenza o rappresentanza e sulla decisione di conversione; non si deve presumere che rilevi soltanto la condanna originaria.
Le obiezioni basate sui diritti fondamentali sono soggette a limiti rigorosi. Nelle cause riunite Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, 5 aprile 2016), la Corte ha richiesto un esame concreto quando le condizioni carcerarie creano un rischio reale di trattamento inumano. Dorobantu (C-128/18, 15 ottobre 2019) ha chiarito la valutazione delle condizioni materiali e il ruolo delle garanzie specifiche. In LM (C-216/18 PPU, 25 luglio 2018), i timori per il diritto a un processo equo richiedono una valutazione individuale e non determinano un divieto automatico per un intero Paese. L’autorità giudiziaria di esecuzione applica queste interpretazioni; il giudice nazionale d’impugnazione può riesaminare l’esito quando il diritto interno prevede tale rimedio.
Che cosa fare se scade il termine di 10 giorni per la consegna?
L’articolo 23 opera solo dopo la decisione definitiva di esecuzione. Le autorità interessate concordano una data per la consegna; normalmente deve avvenire entro 10 giorni dalla decisione definitiva. Se circostanze fuori dal controllo degli Stati impediscono il trasferimento, l’articolo 23(3) impone alle autorità giudiziarie di contattarsi immediatamente e concordare una nuova data; normalmente la consegna deve avvenire entro 10 giorni da tale nuova data. L’articolo 23(4) consente separatamente un rinvio temporaneo per gravi motivi umanitari, ad esempio un pericolo manifesto per la vita o la salute. Sono eccezioni distinte e limitate, non un potere amministrativo generale di far ripartire il termine.
Nella sentenza Vilkas (C-640/15, 25 gennaio 2017), una resistenza eccezionale e imprevedibile poteva giustificare una nuova data a condizioni rigorose; la scadenza non estingueva l’obbligo di consegna. Nella sentenza C and CD (C-804/21 PPU, 28 aprile 2022), la Corte ha stabilito che gli ostacoli giuridici alla consegna derivanti da azioni legali avviate dalla persona ricercata in base al diritto dello Stato di esecuzione — compresa una domanda di protezione internazionale nelle circostanze del caso — non costituiscono, da soli, forza maggiore ai sensi dell’articolo 23(3), quando sia già stata adottata una decisione definitiva sulla consegna ai sensi dell’articolo 15(1). La valutazione della forza maggiore e l’accordo sulla nuova data spettano all’autorità giudiziaria di esecuzione, non alla polizia o a un organo amministrativo. La successiva sentenza CJ (C-492/22 PPU, 8 dicembre 2022) ha esaminato un percorso diverso: anche il rinvio ai sensi dell’articolo 24(1), affinché la persona sia perseguita o sconti un’altra pena nello Stato di esecuzione, è una decisione sull’esecuzione del MAE e deve essere adottata dall’autorità giudiziaria di esecuzione. Se il rinvio è deciso da un organo privo di tale status e scadono i termini dell’articolo 23(2)–(4), l’articolo 23(5) impone la liberazione dalla custodia fondata sul MAE, senza pregiudizio per le misure necessarie ai sensi dell’articolo 12 per prevenire la fuga. Il giudice nazionale può dover stabilire se il diritto interno gli consenta di sostituire la decisione viziata con una valida decisione giudiziaria; non si deve presumere che il vizio sia automaticamente sanato. Nessuna di queste sentenze annulla il MAE né esclude un’altra base legale autonoma per la detenzione.
È essenziale distinguere una richiesta di liberazione perché la custodia è diventata sproporzionata durante la fase decisionale ai sensi degli articoli 12 e 17 dalla conseguenza espressa dell’articolo 23(5) quando sono scaduti i termini per la consegna dopo la decisione definitiva. Chiedete all’avvocato di ottenere la decisione definitiva, la data in cui è divenuta efficace, la corrispondenza che ha fissato o modificato la consegna e ogni effettiva decisione giudiziaria sulla forza maggiore o sul rinvio umanitario. La cancellazione di un volo, da sola, non risolve la questione giuridica.
Garanzie, cittadinanza e conseguenze della consegna
Quando l’articolo 5 lo consente, l’autorità giudiziaria di esecuzione può subordinare la consegna a garanzie specifiche. Possono includere modalità di riesame per alcune pene perpetue e, ai sensi dell’articolo 5(3), la garanzia che un cittadino o residente dello Stato di esecuzione consegnato per essere perseguito ritorni in tale Stato per scontare la pena detentiva eventualmente inflitta. La cittadinanza, da sola, non costituisce una difesa generale contro il MAE. Per un mandato volto a eseguire una pena già pronunciata, l’articolo 4(6) può consentire allo Stato di esecuzione di assumere l’esecuzione, ma soltanto seguendo la procedura di riconoscimento e trasferimento della decisione quadro 2008/909/GAI e con il consenso dello Stato di emissione. In C.J. (C-305/22, 4 settembre 2025), la Grande Sezione ha stabilito che, se lo Stato di esecuzione rifiuta la consegna senza rispettare tale procedura, lo Stato di emissione può mantenere il MAE ed eseguire la pena; l’autorità giudiziaria di emissione deve comunque valutare se il mantenimento del mandato sia proporzionato. In YM v Openbaar Ministerie (C-641/23, 15 gennaio 2026), la Corte ha stabilito che, dopo che l’autorità giudiziaria di esecuzione ha scelto di non invocare la doppia incriminabilità per rifiutare la consegna per un reato rientrante nell’articolo 2(4) e ha imposto una garanzia di ritorno ai sensi dell’articolo 5(3), di norma non può poi rifiutare il riconoscimento della pena sulla base della stessa mancanza di doppia incriminabilità. Un cambiamento sostanziale delle circostanze, come la riduzione o la perdita dei legami della persona con lo Stato di esecuzione, può giustificare una nuova valutazione nella fase di riconoscimento della sentenza. Verificate la garanzia e la decisione giudiziaria precise, anziché presumere che l’esecuzione locale della pena sostituisca sempre la consegna.
Una distinzione importante deriva dalla sentenza della Grande Sezione nelle cause riunite Rugu e Aucroix (C-722/23 e C-91/24, 4 giugno 2026). Se l’esecuzione di un MAE emesso per eseguire una pena detentiva è rifiutata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, perché la consegna esporrebbe la persona a un rischio reale di trattamento inumano o degradante, l’autorità giudiziaria di esecuzione non può aggiungere il motivo facoltativo di non esecuzione dell’articolo 4, punto 6, per evitare l’impunità. Lo Stato di esecuzione deve invece chiedere d’ufficio allo Stato di emissione la sentenza e il certificato previsti dall’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909, affinché possa essere valutata l’esecuzione della pena sul proprio territorio. Questa via è distinta da quella dell’articolo 4, punto 6, che resta soggetta ai propri requisiti, compreso il consenso dello Stato di emissione. La richiesta non decide da sola il riconoscimento, non garantisce che lo Stato di emissione trasmetta i documenti e non determina la liberazione da un eventuale distinto titolo legittimo di detenzione.
Dopo la consegna effettiva, lo Stato di emissione prende in custodia la persona per lo scopo indicato nel mandato e applica il proprio procedimento penale. L’articolo 26 impone di detrarre dalla durata complessiva della detenzione da scontare nello Stato di emissione il periodo trascorso in custodia nello Stato di esecuzione in conseguenza dell’esecuzione del MAE. Conservate il certificato ufficiale di custodia e il documento di consegna: periodi concomitanti o non collegati al MAE possono richiedere una valutazione separata ai fini del computo. Dopo la consegna, le restrizioni e le eccezioni alla regola della specialità prevista dall’articolo 27 devono essere verificate rispetto ai fatti precisi, a eventuali consensi separati e a eventuali rinunce.
Un fascicolo pratico per l’avvocato e la famiglia
- Identificare le giurisdizioni. Annotare lo Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione, il numero del procedimento, il luogo di custodia e l’autorità giudiziaria competente. Chiedere le disposizioni nazionali di attuazione del MAE e i termini locali per impugnare.
- Conservare le quattro date. Registrare l’arresto, l’eventuale consenso informato, la decisione definitiva di esecuzione e ogni data di consegna programmata. Conservare provvedimenti giudiziari e verbali di polizia, senza calcolare i termini soltanto sulla base di telefonate o notizie di stampa.
- Coordinare la difesa nei due Stati. L’avvocato dello Stato di esecuzione gestisce custodia, consenso, udienze e rimedi nazionali; l’avvocato dello Stato di emissione verifica il mandato originario, lo stato del procedimento e le possibili istanze correttive realistiche in quello Stato.
- Organizzare le prove in base alla richiesta. Per la liberazione: residenza e modalità di comparizione. Per i vizi del MAE: documenti giudiziari autenticati. Per la salute: documentazione clinica datata. Per le obiezioni sui diritti fondamentali: informazioni affidabili e individualizzate e strutture specificamente identificate.
- Chiedere dei rimedi effettivi prima della decisione. Il diritto nazionale determina il giudice d’impugnazione competente, il termine, il suo momento iniziale e l’eventuale effetto sospensivo. Non presumete che una richiesta di riesame sospenda automaticamente la consegna.
Per il ruolo dell’avvocato difensore tra più giurisdizioni, consultate la guida all’avvocato per il mandato d’arresto europeo. La pagina sul confronto tra estradizione e consegna in base al MAE spiega perché i due percorsi internazionali non devono essere confusi. Questa pagina riguarda la procedura dall’arresto alla consegna, non una previsione dell’esito del procedimento penale sottostante.
Domande che emergono in commissariato o dopo l’udienza
La scadenza di 60 giorni impone la liberazione?
No. L’articolo 17 disciplina il termine per decidere; Lanigan richiede una valutazione individuale della custodia protratta e non prevede la liberazione automatica per il solo superamento del termine. L’articolo 23(5) stabilisce una conseguenza distinta quando, dopo la decisione definitiva, sono scaduti i termini applicabili per la consegna.
È possibile revocare il consenso il giorno dopo?
L’articolo 13 rimette al diritto nazionale la possibilità di revocare il consenso. Ottenete subito il verbale firmato e consultate l’avvocato locale; non si può presumere che esista un termine uniforme di un giorno in tutta l’UE.
Chi decide se un’impugnazione sospende la consegna?
Il giudice o l’autorità nazionale competente in base alla legge dello Stato di esecuzione. Chiedete il termine esatto e verificate se sia necessaria una domanda separata di effetto sospensivo o di tutela provvisoria.
La cittadinanza di uno Stato membro impedisce la consegna?
No. Possono rilevare specifiche disposizioni nazionali relative alla cittadinanza o alla residenza e le garanzie dell’articolo 5, ma la cittadinanza non è un veto generale. Sono decisive la finalità del MAE e un eventuale meccanismo legale per eseguire la pena nello Stato di esecuzione.
Testi normativi e decisioni
- Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, versione consolidata del 28 marzo 2009, in particolare artt. 8, 11–17, 23 e 26–27.
- Direttiva 2013/48/UE sull’accesso a un avvocato; Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione; Direttiva 2010/64/UE sull’interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali.
- Lanigan, C-237/15 PPU (2015) e TC, C-492/18 PPU (2019), sui termini decisionali e sulla custodia.
- Vilkas, C-640/15 (2017); C and CD, C-804/21 PPU (2022); e CJ, C-492/22 PPU (8 dicembre 2022), su forza maggiore, rinvio da parte dell’autorità giudiziaria competente, termini di consegna e liberazione.
- Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU (2016); Dorobantu, C-128/18 (2019); LM, C-216/18 PPU (2018), sulla valutazione concreta dei rischi per i diritti fondamentali.
- Decisione quadro del Consiglio 2008/909/GAI sul riconoscimento e l’esecuzione delle pene detentive; C.J., C-305/22 (4 settembre 2025); YM v Openbaar Ministerie, C-641/23 (15 gennaio 2026), sull’esecuzione della pena in un altro Stato, il consenso, la garanzia di ritorno e la doppia incriminabilità.
- Portale e-Justice dell’UE: mandato d’arresto europeo; Commissione europea: mandato d’arresto europeo.
- Rugu e Aucroix, cause riunite C-722/23 e C-91/24 (4 giugno 2026), sul rifiuto per motivi di diritti fondamentali e sull’esecuzione della pena.
- Minister for Justice v SH, causa C-798/23 (9 ottobre 2025), sull’articolo 4 bis e sulla conversione della sorveglianza di polizia in detenzione.
Se un arresto o una decisione di consegna richiedono un intervento urgente, preparate il mandato, il provvedimento sulla custodia, le date essenziali e le notifiche giudiziarie per una consulenza mirata. Per chiedere una valutazione, utilizzate il modulo di richiesta riservato; le norme nazionali applicabili devono essere verificate per il caso concreto.