Estradizione per paese

Estradizione dall’Italia: come funziona la procedura e cosa fa un avvocato

Per una domanda di estradizione ordinaria rivolta all’Italia da uno Stato che non rientra nei sistemi di consegna dell’UE, gli organi principali sono la Corte d’appello territorialmente competente, il Procuratore generale presso quella Corte e il Ministero della Giustizia. Una decisione giudiziaria favorevole non dispone da sola la consegna definitiva: di norma il ministro adotta una decisione distinta. Un mandato d’arresto europeo (MAE) emesso da uno Stato membro dell’UE segue invece una procedura giudiziaria di consegna più rapida. Il primo passo concreto è individuare la procedura applicabile, la Corte competente e l’evento preciso da cui decorre ciascun termine.

Quale procedura si applica alla richiesta?

Per una richiesta degli Stati Uniti, della Turchia o di un altro Stato non coperto da un MAE o da un accordo separato di consegna, occorre partire dagli articoli 697–719 del Codice di procedura penale italiano (c.p.p.), dal trattato vincolante per entrambi i Paesi e dalle eventuali leggi di attuazione. La Convenzione europea di estradizione del 1957 è in vigore per l’Italia dal 4 novembre 1963. La legge italiana n. 69/2005 stabilisce una procedura distinta di consegna tramite MAE tra Stati membri dell’UE. L’articolo 26 della Costituzione italiana disciplina separatamente l’estradizione dei cittadini italiani.

Il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione si applica all’Italia dal 1° dicembre 2019. L’Italia ha formulato una riserva per non applicare la regola del Protocollo sulla prescrizione quando l’Italia ha giurisdizione penale e una riserva per consentire il transito soltanto alle condizioni previste per l’estradizione. Occorre verificare trattato, protocollo, riserve e date rilevanti per entrambi i Paesi: una disposizione del codice nazionale può essere superata o qualificata dal trattato applicabile.

StrumentoQuando rilevaConseguenza pratica
c.p.p. italiano, articoli 697–719Estradizione ordinaria non disciplinata da un accordo separato di consegnaProcuratore generale, Corte d’appello e ministro svolgono funzioni diverse.
Convenzione europea di estradizione del 1957 e protocolli applicabiliQuando Italia e Stato richiedente sono entrambi vincolatiVerificare condizioni convenzionali, riserve, cittadinanza e termini.
Legge n. 69/2005 e decisione quadro 2002/584/GAIMAE tra Stati membri dell’UELa Corte d’appello decide sulla consegna con una procedura giudiziaria distinta e accelerata.
Accordo UE–Islanda/Norvegia sulla consegnaRichieste comprese nell’accordo separatoLa legge italiana n. 69/2005 si applica nei limiti dell’accordo; non si tratta di estradizione ordinaria.
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE–Regno Unito, parte terza, titolo VIIRichieste di consegna riguardanti il Regno UnitoSi applica un regime distinto di mandato d’arresto; una richiesta britannica non è un MAE di uno Stato membro dell’UE.

La Svizzera, la Turchia e altri Stati non emettono MAE di Stati membri dell’UE per il solo fatto di cooperare con l’Unione; la cooperazione può comunque essere disciplinata da un trattato separato. Per un confronto generale delle fasi, consultare la guida passo per passo all’estradizione.

Chi decide sull’estradizione ordinaria: la Corte d’appello o il ministro?

Ai sensi dell’articolo 701 c.p.p., la decisione giudiziaria sull’ammissibilità spetta alla Corte d’appello, non al Tribunale ordinario di primo grado. La competenza territoriale dipende di norma dal distretto in cui la persona risiedeva, soggiornava o aveva domicilio quando la richiesta è pervenuta al ministro. La legge individua anche la Corte che ha disposto la misura coercitiva provvisoria ai sensi dell’articolo 715 oppure la Corte il cui presidente ha convalidato l’arresto urgente della polizia ai sensi dell’articolo 716. Se queste regole non individuano una Corte, è competente in via residuale la Corte d’appello di Roma.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello esamina gli atti e presenta una richiesta motivata. La Corte verifica le condizioni di legge. Un rigetto impedisce l’estradizione sulla base di quella richiesta ordinaria; una decisione favorevole non obbliga da sola alla consegna. Ai sensi dell’articolo 708, dopo la fase giudiziaria il ministro adotta normalmente la decisione esecutiva. Se non decide entro il termine legale di 45 giorni, la persona detenuta deve essere liberata.

Il consenso modifica la procedura. Ai sensi dell’articolo 701, comma 2, c.p.p., il consenso informato prestato alla presenza del difensore e, se necessario, di un interprete elimina l’ordinaria udienza della Corte d’appello sull’ammissibilità. L’articolo 697, comma 1-quater, prevede che il ministro conceda l’estradizione dopo un consenso valido, salvo un impedimento previsto dall’articolo 705, comma 2. Il consenso non equivale quindi a una decisione giudiziaria, a un decreto ministeriale o alla rinuncia al principio di specialità. Prima di firmare qualsiasi dichiarazione, il difensore deve verificare il verbale e il trattato applicabile.

Quali documenti deve fornire lo Stato richiedente?

L’articolo 700 c.p.p. richiede una domanda formale accompagnata dal provvedimento straniero che limita la libertà personale o dalla condanna alla pena detentiva su cui si fonda la richiesta. Gli atti devono inoltre descrivere i fatti contestati, date, luoghi e qualificazione giuridica; indicare le pertinenti norme straniere; e contenere dati identificativi, compresa la cittadinanza. Possono essere richiesti ulteriori documenti o chiarimenti. Una Red Notice INTERPOL o una segnalazione di polizia può avviare accertamenti o una procedura di arresto, ma non costituisce di per sé una sentenza italiana di estradizione né un decreto di consegna.

La lingua della richiesta formale non dimostra che la persona comprenda il procedimento. Il difensore dovrebbe chiedere che i documenti essenziali e le informazioni sull’udienza siano tradotti o spiegati in una lingua comprensibile e richiedere un interprete quando previsto dalle regole applicabili.

Prima di fornire indicazioni su un termine, il difensore deve accertare quale autorità straniera abbia emesso il provvedimento, se sia provvisorio o definitivo, quali fatti e periodi comprenda, quale trattato sia invocato, quale Corte italiana abbia il fascicolo e quando siano state inviate le singole comunicazioni del ministero o del giudice. Vanno richieste copie del verbale d’arresto, dell’ordinanza cautelare, dell’avviso d’udienza, delle conclusioni del pubblico ministero, della sentenza e di ogni decisione ministeriale. Questi documenti permettono di identificare la procedura e il vero evento iniziale di ogni termine.

Estradizione ordinaria: fasi e termini di legge

Si tratta di termini distinti, non di una garanzia che l’intero procedimento si concluda entro un numero fisso di giorni. Le disposizioni convenzionali e gli eventi processuali possono modificare la tempistica concreta.

FaseAutoritàTermine ed evento inizialeAzione della difesa
Trasmissione della richiestaMinistro della GiustiziaArt. 703(1) c.p.p.: entro 30 giorni dalla ricezione, se il ministro decide di procedereIndividuare il trattato e chiedere la trasmissione completa.
Conclusioni del pubblico ministeroProcuratore generaleArt. 703(4) c.p.p.: entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del procuratorePartecipare con il difensore; controllare identità, documenti, consenso e dichiarazioni sulla specialità.
Esame del fascicolo e osservazioniCancelleria e difesaArt. 703(5) c.p.p.: 10 giorni dalla notifica del deposito delle conclusioniOttenere copie e depositare osservazioni e prove.
Udienza e decisione sull’ammissibilitàCorte d’appelloArt. 704 c.p.p.: avviso d’udienza almeno 10 giorni prima; decisione entro sei mesi dal deposito delle conclusioniEsprimere la posizione della persona e chiedere gli accertamenti necessari.
Ricorso per cassazioneCorte di cassazioneArt. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), c.p.p.: in via generale, 15 giorni per impugnare un provvedimento emesso all’esito di un procedimento in camera di consiglio, dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito; il difensore deve verificare l’avviso effettivo e l’eventuale regola speciale.Depositare tempestivamente dopo aver verificato il dies a quo; non è il termine di cinque giorni previsto per il MAE.
Decisione ministerialeMinistro della GiustiziaArt. 708(1) c.p.p.: 45 giorni dalla ricezione del verbale di consenso, dalla notifica della scadenza del termine d’impugnazione o dalla ricezione della sentenza della Cassazione da parte del ministro, secondo il casoSeguire la decisione ministeriale separatamente dalla sentenza e verificare la custodia.
Consegna materialeAutorità italiane e dello Stato richiedenteArt. 708(5) c.p.p.: 15 giorni dalla data di consegna fissata dal ministro; una richiesta motivata può aggiungere 20 giorni, ferme le regole sulla sospensioneVerificare la data concordata, eventuali sospensioni e necessità mediche urgenti.

Il ministro deve comunicare la decisione allo Stato richiedente e, se concede l’estradizione, indicare data e luogo della consegna. Se la consegna non avviene entro il termine applicabile dell’articolo 708, comma 5, la decisione di estradizione perde efficacia ai sensi del comma 6. La conseguenza riguarda la decisione di estradizione; un eventuale autonomo titolo italiano di custodia deve essere valutato separatamente.

Arresto prima dell’arrivo del fascicolo formale di estradizione

Ai sensi dell’articolo 715 c.p.p., la Corte d’appello può imporre una misura coercitiva provvisoria prima che arrivi la domanda formale, su richiesta dello Stato estero e con richiesta motivata del ministro. Lo Stato estero deve indicare un provvedimento pertinente che limita la libertà o una condanna, descrivere i fatti e il reato, fornire informazioni sufficienti a identificare la persona e deve sussistere un rischio di fuga. L’articolo 716 consente separatamente l’arresto urgente da parte della polizia in determinati casi.

Per un arresto ai sensi dell’articolo 716, la polizia deve mettere la persona a disposizione del presidente della Corte d’appello del distretto dell’arresto, insieme al verbale, il prima possibile e comunque non oltre 48 ore dall’arresto. Il presidente ha poi le 48 ore successive per convalidare l’arresto o disporre la liberazione e, se giustificato, applicare una misura coercitiva. La misura deve essere revocata se il ministro non ne chiede il mantenimento entro 10 giorni dalla convalida. Questi sono termini dell’estradizione ordinaria, non la tempistica di polizia del MAE. Il secondo termine di 48 ore decorre da quando la persona e il verbale di arresto sono messi a disposizione del presidente, non dal momento dell’arresto iniziale.

Ai sensi dell’articolo 715, comma 6, la misura provvisoria è revocata se la domanda formale e i documenti previsti dall’articolo 700 non pervengono al Ministero italiano degli affari esteri o della giustizia entro 40 giorni dalla comunicazione della misura provvisoria da parte del ministro italiano allo Stato richiedente. Il termine non decorre necessariamente dal giorno dell’arresto. L’articolo 717 richiede inoltre che il presidente della Corte d’appello identifichi e interroghi la persona il prima possibile e non oltre cinque giorni dall’esecuzione della misura coercitiva o dalla convalida dell’arresto ai sensi dell’articolo 716, alla presenza del difensore.

Quanto possono durare le misure coercitive?

La custodia cautelare non è automaticamente obbligatoria per tutta l’estradizione ordinaria. Ai sensi degli articoli 714 e 718 c.p.p., la Corte competente può revocare o sostituire una misura coercitiva se ne ricorrono i presupposti di legge; l’articolo 719 prevede un distinto ricorso per cassazione contro le decisioni su tali misure. La Corte valuta la necessità di assicurare la disponibilità della persona per un’eventuale consegna, ma in base ai fatti può essere richiesta una misura meno restrittiva.

L’articolo 714, comma 4, impone la revoca se trascorre un anno dall’esecuzione della misura senza una sentenza favorevole della Corte d’appello sull’estradizione, oppure se trascorrono 18 mesi senza che il procedimento giudiziario sia concluso quando la sentenza favorevole è impugnata davanti alla Cassazione. Su richiesta del procuratore generale, indagini eccezionalmente complesse possono giustificare proroghe per un totale non superiore a tre mesi. L’articolo 714, comma 4-bis, prevede inoltre un periodo distinto di tre mesi dalla data della decisione ministeriale favorevole se la consegna non è avvenuta; un contenzioso amministrativo qualificato sospende il termine per non più di sei mesi.

La rassegna ufficiale della giurisprudenza penale della Cassazione del febbraio 2026 riassume la decisione della Sesta Sezione n. 7361 (pronunciata il 21 gennaio 2026 e depositata il 24 febbraio 2026) nel senso che l’articolo 297, comma 1, c.p.p. si applica per calcolare la decorrenza del termine annuale e che il distinto meccanismo di “congelamento” dell’articolo 297, comma 4, non si applica alla custodia per estradizione. Poiché il calcolo dipende dagli atti effettivi del procedimento, il difensore deve verificare la data di esecuzione e l’applicabilità della decisione al caso concreto. Sono limiti riferiti a fasi diverse, non un unico limite massimo universale.

La via dell’UE: il MAE non è estradizione ordinaria

Per un MAE emesso da uno Stato membro dell’UE si applica la legge italiana n. 69/2005 nel testo vigente. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione è la Corte d’appello. L’articolo 5 collega normalmente la competenza territoriale a residenza, soggiorno o domicilio; se la polizia arresta la persona ai sensi dell’articolo 11 sulla base di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, l’articolo 5, comma 5, assegna il caso alla Corte d’appello del distretto dell’arresto. Il ministero coordina le comunicazioni, ma non adotta la distinta decisione discrezionale prevista per l’estradizione ordinaria. La legge n. 69/2005 disciplina anche l’accordo di consegna UE–Islanda/Norvegia nei limiti previsti.

In caso di arresto di polizia rientrante in questa procedura, il verbale deve pervenire al presidente della Corte d’appello entro 24 ore. Ai sensi dell’articolo 13, il presidente o il giudice delegato deve sentire la persona entro 48 ore dalla ricezione del verbale, in una lingua che comprenda, con difensore e interprete se necessario. Un MAE trattato tramite canale giudiziario senza arresto di polizia ai sensi dell’articolo 11 segue la procedura propria della misura disposta dal giudice; non si devono applicare automaticamente i termini di polizia.

L’articolo 17 vigente richiede di norma una decisione entro 15 giorni dall’esecuzione della misura di cui all’articolo 9 o dall’arresto di cui all’articolo 11. Se le informazioni necessarie o altre circostanze obiettive impediscono di decidere in tempo, il presidente può prorogare il termine fino a 10 giorni. Le fonti più datate che indicano 60 giorni per la decisione italiana di primo grado sono anteriori al decreto legislativo n. 10/2021. In Lanigan (C-237/15 PPU, 16 luglio 2015), la Corte di giustizia ha stabilito che la scadenza dei termini quadro dell’UE non chiude automaticamente la procedura MAE né impone la liberazione; legalità e proporzionalità della custodia ulteriore vanno valutate separatamente.

Ai sensi dell’articolo 22 vigente, il ricorso per cassazione contro la sentenza dell’articolo 17 deve essere proposto entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza ed è limitato ai motivi dell’articolo 606, comma 1, lettere a–c, c.p.p.; non si tratta di un nuovo esame generale dei fatti. Per impugnare l’ordinanza di consenso dell’articolo 14, comma 5, è previsto un termine distinto di tre giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza. L’articolo 22 impone alla Corte di cassazione di decidere sul ricorso MAE ordinario entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; il ricorso contro l’ordinanza di consenso deve essere deciso entro sette giorni dalla ricezione degli atti. L’articolo 23 richiede normalmente la consegna entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dell’ordinanza di consenso, salvi i rinvii previsti per forza maggiore o motivi umanitari. Questi non sono i termini ministeriali dell’estradizione ordinaria.

Cittadini italiani, altri cittadini UE e specialità

La cittadinanza conta, ma non costituisce un veto universale. L’articolo 26 della Costituzione italiana consente l’estradizione di un cittadino italiano solo se prevista espressamente da una convenzione internazionale; il sistema distinto del MAE va valutato secondo le proprie regole. Chi ha più cittadinanze dovrebbe documentarle tutte, insieme ai legami di residenza, senza presumere che un passaporto italiano risolva ogni questione.

Se l’Italia riceve da uno Stato terzo una domanda di estradizione riguardante un cittadino di un altro Stato membro dell’UE che rientra nella libera circolazione, la sentenza della CGUE Petruhhin (C-182/15, 6 settembre 2016) richiede di informare lo Stato di cittadinanza, affinché possa valutare l’emissione di un MAE. Generalstaatsanwaltschaft Berlin (C-398/19, 17 dicembre 2020) precisa quali informazioni devono essere comunicate e quale opportunità ragionevole deve essere concessa; si tratta di coordinamento, non di immunità automatica. Se non viene emesso un MAE valido, l’estradizione può restare possibile, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali e le circostanze concrete.

Per una richiesta di uno Stato terzo volta all’esecuzione di una pena detentiva, la CGUE ha chiarito in C‑237/21 del 22 dicembre 2022 che non esiste un’immunità generale: se la persona risiede stabilmente nello Stato richiesto e il diritto nazionale consente di eseguire lì la pena, lo Stato richiesto deve cercare attivamente il consenso dello Stato richiedente a questa alternativa. Se il consenso non viene ottenuto, l’estradizione può restare possibile nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Una regola distinta vale se un cittadino di un paese terzo ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro e l’Italia riceve una richiesta dal suo paese d’origine: secondo la CGUE, C‑352/22 del 18 giugno 2024, l’Italia deve scambiare informazioni con l’autorità che ha concesso lo status e non può autorizzare l’estradizione finché lo status resta in vigore; anche dopo la revoca occorre valutare separatamente il rischio alla luce della Carta.

Il consenso all’estradizione o alla consegna è diverso dalla rinuncia al principio di specialità, che protegge da determinati procedimenti per condotte anteriori estranee all’ambito autorizzato della consegna. Gli articoli 703 e 717 c.p.p. e gli articoli 10 e 14 della legge sul MAE distinguono queste dichiarazioni e richiedono la presenza del difensore nei casi previsti. Prima di firmare, chiedere che ogni dichiarazione sia spiegata e tradotta. Per la regola specifica, consultare la guida al principio di specialità.

Che cosa dovrebbero fare per prima cosa l’avvocato e la famiglia?

Il difensore italiano deve anzitutto classificare il caso: estradizione ordinaria da uno Stato terzo, arresto provvisorio ai sensi dell’articolo 715, arresto urgente della polizia ai sensi dell’articolo 716 oppure MAE. Deve acquisire il fascicolo giudiziario, annotare gli orari esatti dell’arresto e delle notifiche, verificare identità e trattato, assistere agli interrogatori, distinguere il consenso dalla specialità, contestare o chiedere la sostituzione della custodia quando giustificato e seguire sia la decisione giudiziaria sia l’eventuale decreto ministeriale. L’estradizione è distinta dall’allontanamento o dall’espulsione in materia di immigrazione; la sola richiesta di estradizione non decide un procedimento migratorio separato.

I familiari possono preparare un fascicolo sintetico senza cercare di condurre da soli la difesa nel procedimento penale straniero:

  • Nome legale completo e varianti ortografiche; tutte le cittadinanze e copie dei passaporti.
  • Documenti di residenza, soggiorno o domicilio in Italia, luogo e ora esatti dell’arresto e numero del verbale o del procedimento.
  • Tutti i mandati, avvisi d’udienza, ordinanze cautelari, sentenze e comunicazioni ministeriali ricevuti.
  • Contatti del difensore, lingua e necessità di interprete, documentazione medica pertinente e recapito affidabile per le urgenze.

Esempio ipotetico: un cittadino georgiano viene arrestato a Milano su una richiesta urgente di uno Stato non UE, ma non ha ancora ricevuto il fascicolo formale di estradizione. Il difensore deve accertare se sia stato applicato l’articolo 716, quando il verbale sia arrivato alla Corte d’appello, quando l’arresto sia stato convalidato e quando il ministro abbia comunicato all’estero la misura provvisoria. Questi eventi attivano regole diverse: due passaggi consecutivi di 48 ore, la richiesta di mantenimento entro 10 giorni e il termine di 40 giorni per il fascicolo formale. Dire che «l’estradizione dura 40 giorni» non è corretto. Per la procedura del distretto giudiziario, consultare le guide su Milano o Roma. I motivi dettagliati di rifiuto e la strategia d’impugnazione sono trattati nella guida italiana per opporsi all’estradizione.

Domande delle famiglie dopo un arresto in Italia

Una Red Notice INTERPOL autorizza da sola l’estradizione?

No. Può portare ad accertamenti o a una procedura di arresto, ma restano necessari la corretta procedura italiana di estradizione o consegna e i relativi provvedimenti previsti dalla legge. Chiedere la base giuridica italiana della detenzione.

La liberazione dopo 40 giorni pone fine al procedimento penale straniero?

No. L’articolo 715, comma 6, riguarda una specifica misura provvisoria italiana e il termine decorre dalla comunicazione del ministro allo Stato richiedente. La scadenza non annulla il provvedimento straniero né impedisce una successiva richiesta legittima.

La famiglia può chiedere cauzione o arresti domiciliari?

Il difensore può chiedere alla Corte competente di revocare o sostituire una misura coercitiva se ricorrono le condizioni di legge. La sostituzione non è automatica e la procedura dipende dal fatto che si tratti di estradizione ordinaria o MAE.

L’Italia deve estradare dopo una decisione giudiziaria favorevole?

Nell’estradizione ordinaria il ministro adotta normalmente una decisione distinta dopo la fase giudiziaria. Il MAE segue una procedura giudiziaria di consegna diversa.

Principali fonti normative, trattati e decisioni giudiziarie

Per coordinare un caso transfrontaliero con un difensore abilitato in Italia, il team Lex Extradition può organizzare i contatti legali attraverso una richiesta riservata.

Ultimo aggiornamento: 2026-10-24

Autore: Razmik Khachatrian

Estradizione internazionale e servizi legali transfrontalieri · LEX EXTRADITION by Lex Agency LLC · Profilo dell’autore